Modello di Organizzazione e Controllo
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto la responsabilità in sede penale degli Enti che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.
Il D.lgs. 231/01 attribuisce un valore “discriminante” alla presenza e applicazione di modelli di organizzazione e gestione, nella misura in cui questi ultimi, in base ad un giudizio espresso ex ante in adozione del criterio della prognosi postuma, risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati.
Il 27 marzo 2013 il C.d.A. di Franci ha adottato un Modello di organizzazione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.
In particolare nel Modello adottato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/01:
- è stato predisposto un insieme di procedure di organizzazione dell’attività al fine di prevenire il rischio della commissione di gravi reati da parte dei rappresentanti, dirigenti, dipendenti e collaboratori da cui deriverebbe una responsabilità diretta alla società;
- è stata prevista la diffusione del Modello a tutti i destinatari dello stesso;
- sono stati previsti meccanismi per l’osservanza da parte di tutti – amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori – delle procedure presenti nel Modello con eventuali sanzioni disciplinari in caso di mancata osservanza.
Inoltre, come previsto nel D.Lgs. 231/01, è stato nominato un apposito Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento; l’Organismo riporta al C.d.A. tutte le informazioni che riguardano aggiornamenti e/o modifiche nonché eventuali situazioni di mancato rispetto di quanto previsto dal Modello stesso.
Il Modello può costituire un’esimente da responsabilità solo se l’ente prova che non vi è stata “omessa” o “insufficiente” vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.